ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 – NORME IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE – CALENDARIO DEI COMIZI.

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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - NORME IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE – CALENDARIO DEI COMIZI.

Data:

31 Maggio 2024

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Descrizione

Comune di Torricella

Provincia di Taranto

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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - NORME IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE – CALENDARIO DEI COMIZI.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 18.30 in Torricella nella sede del palazzo Municipale, a seguito della convocazione prot. 5123 del 29/05/2024, allegata alla presente e trasmessa via e-mail e pec ai soggetti interessati, sono stati invitati i seguenti partiti e/o gruppi politici, nonché le Forze dell'ordine per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024, Decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n.85 dell’11/04/2024.

Sono presenti:

  • Emidio Depascale (Rappresentante Forza Italia)
  • Franco Giorgino (Rappresentante Partito Democratico)
  • Vice Brigadiere Gianfranco Buccoliero (Caserma CC Torricella)
  • Appuntato Scelto Tommaso Saracino (Caserma CC Torricella)

E’ presente il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla

Scopo della riunione è di concordare l'applicazione della norma per la disciplina per la propaganda elettorale in occasione del Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia che si svolgerà l'8 e il 9 giugno 2024. Fatta questa premessa ed attenzionato quanto contenuto nella normativa in materia di propaganda elettorale, contenuta nelle leggi di seguito indicate:

  • legge 4 aprile 1956, n.212, così come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
  • legge 10 dicembre 1993, n.515 "disciplina delle campagne elettorali per l’Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" e successive modifiche ed integrazioni;
  • legge 22 febbraio 2000, n.28 "disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";
  • legge 13 ottobre 2010, n.175 art.2 che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni

si rappresenta che:

 Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente delimitati dalla Giunta Comunale, nei termini previsti, con proprio atto n.51 del 07/05/2024 e assegnati, sempre dall'organo collegiale, con atto n.57 del 17/05/2024.

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, (art.1, ultimo comma, legge 212/1956 come modificata dalla legge n.130/75), ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 152 del D.l.vo 42/2004.

E’ vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc…). ll divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4 legge n.130/1975).

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l’eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, si configura la violazione della norma di cui all'art.8, comma 3, della Legge n.212/1956, quando il manifesto è affisso in luogo pubblico, cioè con modalità tali che si offra alla visione pubblica: l’illecito non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrata, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrate, consenta anche la visione all'interno.

Per semplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrata verso l’esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrata.

L’Amministrazione Comunale dal momento dell'assegnazione degli spazi per I’affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata, disponendo che nell'arco delle 24 ore sia sempre pronta una squadra per la defissione. Le spese sostenute dal comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nella forma di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

ln esecuzione ditale norma L'Amministrazione Comunale è tenuta, altresì, ad attivarsi per evitare con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

Gli intervenuti si impegnano formalmente, a nome dei rispettivi partiti e movimenti a non consentire contraddittori onde non creare turbamenti di orario del normale e preordinato susseguirsi dei Comizi. Essi prendono, altresì, atto che durante la Campagna elettorale non sono ammessi cortei, anche motorizzati, né fiaccolate o parate in genere.

ll Sindaco disporrà che durante I’intera campagna elettorale, per le ore pomeridiane dei giorni feriali e per l’intera giornata del giorno festivo, la Piazza adibita a comizi elettorali sia interdetta al traffico. Sarà disposto, altresì, che sia tenuta pronta una squadra, nell'arco delle 24 ore, per eventuali de-fissioni di materiale propagandistico posto al difuori dagli spazi consentiti già assegnati.

L’Amministrazione Comunale è tenuta, altresì, ad attivarsi per evitare con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

VOLANTINAGGIO

Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

GAZEBO

E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo senza pareti) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, purché possiedano i seguenti requisiti:

All'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (articolo 6, primo comma, e articolo 8,terzo comma, della legge 212/1956 e s.m.); E' consentita l’esposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, le quali servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo; L'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi. Fermo restando il rispetto delle norme sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PUBBLICITÀ FONICA

Dal 31 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della  legge n. 130/1975.L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto dal 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione.

Quindi i partecipanti stabiliscono il criterio da individuare ai fini di contemperare l'articolazione di cui al presente verbale onde garantire le reciproche esigenze.

I partecipanti convengono nei seguenti termini:

I comizi avranno inizio dal 31/05/2024

Tutto ciò premesso, gli intervenuti stabiliscono e concordano di procedere, mediante sorteggio, per definire i turni e gli orari dei comizi.

I comizi, da tenersi nella solita piazza Castello hanno decorrenza dal giorno 31/05/2024 secondo la seguente rotazione:

GIORNO 31.05.2024

ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 FRATELLI D’ITALIA
  20.10 – 20.55 MOVIMENTO 5 STELLE
  21.00 – 21.45 FORZA ITALIA
  21.50 – 22.35 PARTITO DEMOCRATICO
  22.40 – 23.25 ALTRI

 

GIORNO 01.06.2024 ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 PARTITO DEMOCRATICO
  20.10 – 20.55 FRATELLI D’ITALIA
  21.00 – 21.45 MOVIMENTO 5 STELLE
  21.50 – 22.35 FORZA ITALIA
  22.40 – 23.25

ALTRI

GIORNO 03.06.2024 ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 FORZA ITALIA
  20.10 – 20.55 PARTITO DEMOCRATICO
  21.00 – 21.45 FRATELLI D’ITALIA
  21.50 – 22.35 MOVIMENTO 5 STELLE
  22.40 – 23.25 ALTRI

GIORNO 04.06.2024 ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 MOVIMENTO 5 STELLE
  20.10 – 20.55 FORZA ITALIA
  21.00 – 21.45 PARTITO DEMOCRATICO
  21.50 – 22.35 FRATELLI D’ITALIA
  22.40 – 23.25 ALTRI

GIORNO 05.06.2024 ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 FRATELLI D’ITALIA
  20.10 – 20.55 MOVIMENTO 5 STELLE
  21.00 – 21.45 FORZA ITALIA
  21.50 – 22.35 PARTITO DEMOCRATICO
  22.40 – 23.25 ALTRI

GIORNO 06.06.2024 ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 PARTITO DEMOCRATICO
  20.10 – 20.55 FRATELLI D’ITALIA
  21.00 – 21.45 MOVIMENTO 5 STELLE
  21.50 – 22.35 FORZA ITALIA
  22.40 – 23.25 ALTRI

GIORNO 07.06.2024 ORARIO lista
  18.30 – 19.15 ALTRI
  19.20 – 20.05 FORZA ITALIA
  20.10 – 20.55 PARTITO DEMOCRATICO
  21.00 – 21.45 FRATELLI D’ITALIA
  21.50 – 22.35 MOVIMENTO 5 STELLE
  22.40 – 23.25

ALTRI

I medesimi sono limitati alle ore pomeridiane nei giorni feriali con inizio alle ore 18.30, salvo eccezioni da comunicare alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre nel giorno festivo 02/06/2024 si stabilisce di non tenere i comizi essendo prevista la processione del Corpus Domini.

I comizi, relativi al giorno feriale hanno la durata massima di minuti 45 con intervalli fra i singoli comizi di minuti 5 per consentire lo sgombero del sito. Ove, alla scadenza del tempo concordato, debba seguire altro oratore, il primo dovrà cedere il posto, tranne che non abbia l'esplicito consenso dell'oratore successivo, il quale, però, a sua volta, dovrà cessare il comizio alla scadenza del proprio tempo in precedenza assegnato. Di tale eventuale accordo deve essere subito informato il funzionario di servizio di ordine pubblico.

Nel caso in cui un partito o un movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo comunicherà entro le ore 13,00 del giorno precedente all'ufficio inutilizzato.

Da sabato 8 giugno 2024 e fino alla chiusura delle operazioni di voto Domenica 9 giugno 2024 ore 23,00 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 legge n.212/1956 come sostituito dall'art.8 della legge n.130/1975). Nel giorno destinato alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 legge n.212/1956 come sostituito dall'art.8 della legge n.130/1975). E’ vietata anche la propaganda a mezzo di veicoli attrezzati (cosiddette vele). E’ consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art.1 della legge n.212/1956 come modificato dall’art. 1 della legge n.130/1975).

ll calendario dei comizi comprende anche le festività o manifestazioni a carattere locale tradizionale stabiliti da svolgersi in modo tale da evitare che gli stessi possano interferire con anzidette festività e manifestazioni locali tradizionali.

Dei turni stessi, il cui schema qui allegato si intende far parte integrante del presente verbale, sarà data notizia al competente ufficio di P.S. e, ove i partiti o gruppi politici dovessero tenere comizi in aggiunta a quelli previsti dai turni concordati ed in luoghi diversi, a seguito di richiesta i rappresentanti dei medesimi dovranno darne preavviso scritto almeno ventiquattro ore prima all'ufficio di P.S.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Copia del presente verbale viene consegnata ai rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici locali, nonché alle Forze dell'ordine, con I’invito di rispettare le modalità di attuazione della propaganda elettorale, ognuno per la parte di competenza, così come descritte e nel verbale della Prefettura e nel presente.

Letto, confermato e sottoscritto

 

F.to Il Segretario Comunale

Dott. Antonio Mezzolla

 

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ufficio Comunale

Piazza Barone Bardoscia – 74020 Torricella (TA)

Ultimo aggiornamento: 01/06/2024, 09:33

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