AVVISO ACCONTO IMU 2024 SCADENZA 17/06/2024

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AVVISO ACCONTO IMU 2024 SCADENZA 17/06/2024

Data:

04 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

C O M U N E   DI   T O R R I C E L L A

P R O V I N C I A  DI  T A R A N T O

 

AVVISO

ACCONTO IMU 2024

 SCADENZA  17/06/2024

 La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019 n.160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento Comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 16/06/2020, cui si rinvia per correttamente determinare l’imposta dovuta.

Di seguito si riportano alcune informazioni utili per il calcolo.

PER L’ANNO 2024 NON E’ DOVUTO IL VERSAMENTO DELL’ IMU PER:

  • A. l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • B. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • C. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • D. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • E. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • F. i terreni agricoli posseduti e condotti dai COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI iscritti nella previdenza agricola.

IMMOBILI IN COMODATO D’USO GRATUITO

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

PENSIONATI RESIDENTI ESTERO

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%. Il possesso dei suddetti requisiti andrà attestata all’Ufficio Tributi a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

LE ALIQUOTE

Le aliquote per l’anno 2024 sono state stabilite con la delibera di C.C. n° 49  del 30/11/2023 e sono le seguenti:

 - abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate: 0,55 per cento detrazione € 200,00 (solo per gli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9);

-  terreni agricoli: 0,86 per cento;

- aree fabbricabili: 0,96 per cento;

-  altri fabbricati: 1,06 per cento;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento;

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO:

Il versamento dell’acconto IMU, ad eccezione degli immobili cat. D, deve essere effettuato solo in favore del Comune.

Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Torricella è L294.

I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:

  • 3912 IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8, A/9)
  • 3913 IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3914 IMU - Terreni
  • 3916 IMU - Aree fabbricabili
  • 3918 IMU - Altri fabbricati (esclusi gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D)
  • 3925 IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D quota stato
  • 3930 IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D quota comune

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre, salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno. Il versamento può essere effettuato con il modello F24 o in alternativa con l’apposito bollettino postale recante la dicitura "Pagamento IMU" e il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani. Il versamento minimo eseguibile è di € 12,00 su base annua e complessivamente per ciò che compete al contribuente.

Si ricorda inoltre che l'IBAN del Comune di Torricella per il pagamento di bonifici dall'estero dei tributi locali è il seguente: IT48I0103079050000001201200 e va indicato necessariamente anche il CODICE SWIFT/BIC: PASCITM1807.

INFORMAZIONI

I contribuenti che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono contattare l’Ufficio tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ai seguenti recapiti: tel. 099/6414787-099/6414839 Fax 099/9573366 e-mail: tributi@comune.torricella.ta.it.

 Il Responsabile dell’Ufficio Tributi

Dott.ssa Loredana De Pascale

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024, 10:01

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